Entrato in vigore il 1° gennaio 2006 il Codice delle Assicurazioni raccoglie, modificandola in più punti, la complessa legislazione in materia assicurativa, andando a sostituire integralmente la legge obbligatoria per la R.C.A. n° 990/1969.
Le principali novità che riguardano i sinistri sono:
1. Il risarcimento diretto, di cui all'art. 149 CdA
2. l'indennizzo ai terzi trasportati, di cui all’art. 141 CdA
3. La denuncia di Sinistro, di cui all'art. 143 CdA
L'Art. 149:
La procedura prevede che l’incidente con un altro veicolo immatricolato in Italia, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, deve essere risarcito in base alla procedura di risarcimento diretto, secondo la quale il danneggiato che si ritiene non responsabile o parzialmente responsabile deve fare richiesta di risarcimento al proprio assicuratore anziché a quello del veicolo responsabile.
L'art. 141 del CdA prevede:
Se in un sinistro subisce lesioni personali il terzo trasportato, questi deve fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzerà il danno fino all’importo del massimale minimo di legge (€ 774.685,35) a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti. Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente all’assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.
L'art. 143 prevede che in caso di sinistro tra veicoli a motore i conducenti o i proprietari dei mezzi sono tenuti a denunciare l’evento alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo da questa fornita e approvato dall'Isvap.
In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’art. 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.